Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che l’indennità NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc, se il datore di lavoro occupa meno di quindici dipendenti.
Il Ministero giunge a questa conclusione in seguito ad un’interpretazione letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966, prevista per le aziende con organico superiore alle quindici unità.