L’Inps interviene – pubblicando il messaggio n. 4211/2019 – per fornire chiarimenti sulla presentazione della domanda di NASpI nel caso in cui un evento di malattia sia sorto prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Possono verificarsi due fattispecie:
1. L’indennizzo per l’evento di malattia prosegue anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro – In questo caso il termine per la presentazione della domanda di NASpI rimane sospeso per tutto il periodo in cui l’evento di malattia viene indennizzato. La medesima situazione si verifica anche per gli eventi di malattia/Infortunio indennizzabili che sorgono dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
2. L’indennizzo della malattia termina con la cessazione del rapporto di lavoro – In questo specifico caso i termini per la presentazione della domanda di NASpI decorrono regolarmente.