L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, del 6 aprile 2026, n. 8564, consolida un orientamento rigoroso in materia di ammortizzatori sociali: sebbene il diritto alla NASpI sia esteso a chi si dimette per giusta causa, il lavoratore non può limitarsi a “dichiarare” l’illecito datoriale. In sede giudiziale, la sussistenza della causa ostativa alla prosecuzione del rapporto va provata rigorosamente.
Il caso
Una lavoratrice, dimessasi per giusta causa, si era vista negare la NASpI dall’INPS. Se in primo grado il ricorso era stato respinto, la Corte d’Appello di Milano aveva ribaltato l’esito, ritenendo — sulla base della Circolare INPS n. 163/2003 — che fosse sufficiente dimostrare la volontà di “difendersi” (tramite lettere di legali o deposito di ricorsi) per ottenere il beneficio.
La Cassazione ha cassato tale decisione, ristabilendo un confine netto tra le prassi amministrative e l’accertamento del diritto soggettivo in tribunale.
La pronuncia
1. Involontarietà “sostanziale”
Ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015 (art. 3), la NASpI spetta nei casi di perdita involontaria dell’occupazione. La giurisprudenza interpreta l’involontarietà in senso sostanziale: le dimissioni per giusta causa sono indennizzabili perché non frutto di una libera scelta, ma di un comportamento illecito del datore che rende intollerabile il rapporto.
2. L’insufficienza delle Circolari INPS
Questo è il punto di maggior rilievo dell’ordinanza. La Suprema Corte chiarisce che:
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Le circolari sono atti interni all’ente; possono semplificare la fase amministrativa per velocizzare i pagamenti.
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In sede di giudizio, però, il Giudice non è vincolato da tali istruzioni e deve applicare l’art. 2697 c.c. sull’onere della prova.
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Non basta allegare la volontà di agire contro il datore; occorre provare i fatti (es. mobbing, mancata retribuzione, demansionamento).
3. Cosa deve provare il lavoratore?
Per vedersi riconosciuto il diritto in Tribunale, il lavoratore deve dimostrare:
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L’inadempimento datoriale: il fatto specifico e illecito.
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La gravità: tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto (art. 2119 c.c.).
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Il nesso di causalità e immediatezza: le dimissioni devono essere la reazione diretta e tempestiva a tale inadempimento.
Profili Processuali
L’INPS ha spesso sostenuto la necessità di chiamare in causa il datore di lavoro (interessato per via del cosiddetto “ticket di licenziamento”). Tuttavia, la giurisprudenza (richiamando anche la Corte d’Appello di Genova n. 216/2021) conferma che:
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Il diritto alla NASpI e l’obbligo del ticket sono autonomi.
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L’accertamento della giusta causa nel giudizio contro l’INPS avviene incidenter tantum: ha valore solo per la prestazione previdenziale e non fa stato nei confronti del datore.
Conclusioni
L’ordinanza n. 8564/2026 richiama avvocati e consulenti a una maggiore cautela:
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In fase stragiudiziale: È bene che la contestazione sia specifica e documentata sin dal primo istante.
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In fase giudiziale: Non ci si può poggiare sulle semplificazioni amministrative dell’INPS. Senza una prova documentale o testimoniale solida dell’illecito datoriale, il diritto alla NASpI decade.
In sintesi, la tutela della disoccupazione involontaria resta un baluardo del sistema sociale, ma non può trasformarsi in un automatismo che prescinda dall’accertamento della realtà dei fatti.
