Ministero Salute: nuove linee guida Covid-19

Il Ministero della Salute pubblica una nuova circolare contenente aggiornamenti al regime di quarantena ed isolamento, a seguito della diffusione delle nuove varianti del virus.

Con riguardo alla quarantena viene seguito un nuovo approccio di base, che prende in considerazione anche il livello di rischio (alto e basso). I casi di contatti stretti asintomatici di casi con infezione da Sars-CoV-2, (inclusa la variante Voc 202012/01 sospetta o confermata) identificati dalle autorità sanitarie, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Con specifico riferimento ai casi di basso rischio, invece, non è obbligatorio osservare il regime di quarantena, ma semplicemente le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.).

Per quanto riguarda l’isolamento, il documento profila diverse ipotesi sulla base della tipologica di virus contratto:

  • I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per Sars-Cov-2 o Voc 202012/01 (sospetta/confermata), in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (con esclusione di ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno;
  • I casi positivi a lungo termine per le varianti Voc diverse da Voc 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.

Per il reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario, da inviarsi al datore di lavoro e al medico competente (ove nominato).