Ministero del lavoro: decreto sul part-time agevolato

Il Decreto Interministeriale del 13 aprile 2015 fornisce chiarimenti sulla possibilità, da parte del lavoratore, di trasformare il rapporto di lavoro da full-time a part-time in prossimità dell’età pensionabile, così come previsto dalla Legge di stabilità 2016.

Riassumiamo i punti chiave dell’agevolazione:

  • I lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%, con corresponsione mensile, da parte datoriale, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
  • Il lavoratore ed il datore di lavoro devono stipulare – dopo aver ottenuto la certificazione Inps attestante il possesso dei requisiti da parte del lavoratore – un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato” di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
  • Il beneficio termina al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.
  • La somma erogata dall’azienda – pari alla alla contribuzione previdenziale  relativa alla prestazione lavorativa non effettuata – è onnicomprensiva e non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, inoltre, non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale.
  • Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere trasmesso dall’azienda alla Direzione del Lavoro competente per territorio, la quale rilascia – entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’accordo – l’autorizzazione all’accesso al beneficio.
  • L’azienda, dopo aver acquisito il provvedimento di autorizzazione, ovvero trascorsi inutilmente i 5 giorni lavorativi, trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio.
  • Entro 5 giorni lavorativi – decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica – l’Inps comunica l’accoglimento o il rigetto.
  • Al termine del rapporto, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Inps ed alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.