Con circolare del 04.07.2012 il Ministero del Lavoro entra nel merito dell’utilizzo improprio dei lavoratori autonomi nei cantieri. Si parla di quei lavoratori autonomi inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici e che svolgono sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. Gli ispettori porranno la massima attenzione in relazione a queste figure professionali, le quali troppo spesso hanno anche una dotazione strumentale molto limitata, dimostrando di conseguenza scarsa autonomia, capacità organizzativa e realizzativa delle opere da eseguire. A maggior ragione, prosegue il Ministero, non rileva la mera proprietà di attrezzatura minuta (secchi, pale, picconi, carriole, funi, ecc) né la disponibilità di macchinari o attrezzature specifiche concessi in uso a diverso titolo (anche oneroso) dall’impresa esecutrice. Da ultimo, un ulteriore indice di subordinazione potrà essere ravvisato nell’eventuale monocommittenza del lavoratore autonomo rispetto all’impresa subappaltatrice.
Tali indici porteranno l’ispettore ad una presunzione di rapporto subordinato in luogo di una definizione di lavoratore autonomo. Tale presunzione andrà invece a cadere per quel tipo di opere c.d. di completamento ovvero di finitura o realizzazione impiantistica (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti). Per contro, difficilmente sarà compatibile con il lavoro autonomo la realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione della fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazioni in genere, svolte in genere da specifiche categorie di operai.
In chiusura della circolare, il Ministero propone un’elencazioni di attività per le quali gli ispettori dovranno operare una riconduzione nell’ambito della subordinazione dei lavoratori autonomi: lavori di manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, lavoratori addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore. In tali casi l’ispettore sarà tenuto a contestare le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, oltre agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori.