Il 19 novembre 2024 è stato sottoscritto dalle parti sociali (Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Claai, e i sindacati dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil) l’accordo per il rinnovo del Ccnl dell’Area Meccanica – Artigianato.
La sfera di applicazione del nuovo testo, oltre alle imprese artigiane della metalmeccanica, installazione di impianti, autoriparatori, orafi, argentieri e affini, nonché alle aziende del settore odontotecnica e del restauro, viene estesa alle imprese artigiane che svolgono attività di progettazione industriale e di macchine e alle imprese che operano nei settori della metalmeccanica e installazione di impianti specializzate nei servizi svolti nell’ambito di attività subacquee.
L’accordo copre il periodo 2023-2026, già in parte coperto con l’erogazione di un importo mensile a titolo di Afac (Acconto su futuri aumenti contrattuali). Questo elemento economico sarà presente nei cedolini paga fino al 30 novembre 2024, dopodiché cesserà di essere erogato a titolo di acconto e diverrà, a tutti gli effetti, parte della retribuzione tabellare a partire dal 1° dicembre 2024.
In aggiunta all’importo di cui sopra, è stato previsto un nuovo incremento retributivo. L’incremento sarà erogato 4 tranches; a regime, le retribuzioni saranno in incrementate dei seguenti importi:
– Metalmeccanica e Installazione di Impianti: 120 euro al 4° livello;
– Orafi, Argentieri e Affini: 120 euro al 4° livello;
– Restauro: 144 euro al 4° livello;
– Odontotecnici: 109 euro al 4 livello.
Gli importi retribuitivi relativi agli altri livelli di inquadramento saranno oggetto di uno specifico accordo sottoscritto tra le organizzazioni datoriali e sindacali.
Tra le altre novità contenute nel testo troviamo:
- l’introduzione degli scatti di anzianità per tutti i lavoratori in apprendistato nella misura di 10 euro, la cui maturazione decorre per tutti (neo assunti e rapporti in corso) a partire dal 1° gennaio 2024;
- l’allungamento del periodo di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
- previsione di 16 ore di formazione individuale da svolgersi durante l’orario di lavoro.
E’ introdotta anche una modifica alla normativa dell’orario di lavoro, secondo la quale sarà possibile stipulare accordi per la distribuzione non uniforme dell’orario giornaliero, oggi pari a 8 ore. La distribuzione non uniforme può essere realizzata nel limite di 9 ore giornaliere di lavoro ordinario e a condizione che non si tratti di una modifica meramente transitoria, ma riguardi esigenze organizzative strutturali.
Nell’ambito della sua applicazione restano fermi i limiti di cui all’articolo 22 comma terzo che prevedono: massimo 2 ore giornaliere di lavoro straordinario e 10 ore settimanali.