L’Inps – con la pubblicazione del messaggio n. 754/2021 – interviene per fornire indicazioni in merito alle modalità di accertamento e revisione delle inabilità che comportano il diritto alla maggiorazione degli importi Anf.
Nello specifico, la normativa prevede che l’assegno per il nucleo familiare spetti in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare sulla base di specifiche tabelle. Tali livelli sono aumentati per i nuclei familiari che “comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
La procedura prevede che la certificazione medica presentata assieme alla domanda di Anf venga esaminata dall’ufficio medico legale di sede, per valutare l’incapacità del minore a compiere gli atti della propria età o l’inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro, nel caso di componente maggiorenne.
La domanda viene accolta in caso di conferma che il componente del nucleo familiare:
- Si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, se maggiorenne,
- Abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, se minorenne.
Per converso, la domanda verrà rigettata se non dovesse risultare confermato lo stato di inabilità del soggetto interessato.
Poiché la situazione di emergenza epidemiologica ha comportato – e sta continuando a comportare – un allungamento dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF, l’Istituto ricorda che uno specifico provvedimento di legge ha previsto che “Nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Tale estensione è stata consolidata anche dall’Istituto nella Circolare 127/2016 secondo cui viene riconosciuta la validità del verbale di accertamento dell’handicap anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, in quanto i soggetti precedentemente autorizzati alla fruizione dei benefici economici in base a una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.