L’Ordinanza 18959/2020 delle Corte di Cassazione stabilisce che – qualora si verifichi la fattispecie della crisi di impresa – è legittimo il ricorso al distacco.
Alla base della decisione dei Giudici si pone il concetto che l’interesse del distaccante può risiedere in motivi di natura non economica o patrimoniale e, nel caso specifico della crisi di impresa, in motivazioni di tipo solidaristico.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la fattibilità del distacco durante la crisi di impresa risiede nell’obiettivo di non disperdere il patrimonio professionale dei dipendenti. Inoltre, l’operazione aveva una temporaneità ben definita.
Per converso, è importante che il distacco non si concretizzi in una mera somministrazione di manodopera; in questo caso l’istituto sarebbe da considerarsi non lecito.