Licenziamento per superamento del periodo di comporto: il datore di lavoro può attendere il rientro del lavoratore

Con la sentenza n. 6466/2024 la Cassazione Civile Sezione Lavoro si esprime in tema di licenziamento del lavoratore al superamento del periodo di comporto.

Nello specifico, i Giudici affermano che, in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia del lavoratore –  fermo restando il potere datoriale di recedere non appena terminato il periodo suddetto, e quindi anche prima del rientro al lavoro del prestatore –  il datore di lavoro ha anche la facoltà di attendere tale rientro per sperimentare in concreto se residuino o meno margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo, se del caso mutato, dell’azienda.

Ne consegue che, solo a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, l’eventuale prolungata inerzia datoriale nel recedere dal rapporto può essere oggettivamente sintomatica della volontà di rinuncia del potere di licenziamento e, quindi, ingenerare un corrispondente incolpevole affidamento da parte del dipendente.