Legge Milleproroghe pubblicata in GU

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, la Legge 21/2015 – c.d. Milleproroghe – di conversione del D.L. 201/2015 con la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Di seguito un riassunto di quanto previsto dal nuovo articolo 2 quater:

  • Fino alla data del 31.12.2016 non è dovuto il ticket per i licenziamenti dei lavoratori in caso di cessazione del rapporto a seguito di cambio di appalto con assunzione del personale da parte del nuovo appaltatore. Ugualmente, non è dovuto il ticket in caso di cessazione dal rapporto a tempo indeterminato in edilizia per fine fase lavorativa o fine cantiere.
  • Anche per l’anno 2016 la percentuale per i lavoratori con contratto di solidarietà difensiva (in essere prima del 24.09.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015) corrisposta dall’INPS è pari al 70%, con riferimento alle ore di sospensione o riduzione di orario.
  • Prorogato a 90 giorni il termine per l’emissione del Decreto “concertato” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia in tema di modalità attuative relative alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in vista della maturazione della pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 (così come previsto dall’art. 1, comma 284, della legge n. 208/2015).