- Al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 euro);
- Al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000 euro).
Riprendendo quanto già espresso dall’Inps per l’esonero dell’anno 2022 (Circolare 43/2022 e Messaggio 3499/2022) ed in attesa di nuovi documenti, approfondiamo alcuni aspetti.
Destinatari
Possono potenzialmente accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. Pertanto, l’agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, tranne quelli domestici, purché sia rispettati i limiti della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali sopra indicati.
Assetto, misura e durata dell’esonero
L’esonero consiste in una riduzione (del 2% o del 3%) dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori ed è valido per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
Condizione per l’applicazione della riduzione è che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda gli importi mensili definiti, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L’esonero, perciò, si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore.
Laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo lordo superiore al limite fissato, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Dato che l’importo mensile deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la riduzione sarà riconosciuta, a dicembre 2023, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite fissato, sia sull’importo della tredicesima, purché inferiore o uguale a tale soglia. Se, invece, i ratei di tredicesima sono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale alla soglia massima, la riduzione potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima, purché di importo non superiore a 224 euro (2.692/12) o 160,25 euro (1923/12). In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2023, la riduzione può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, se di importo inferiore o uguale all’importo limite (2.692 o 1923 euro).
Se i Ccnl prevedono l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ad esempio la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione non si applica, perché la norma fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di 2.692 euro/1923 euro.
Condizioni di spettanza
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, inclusi i rapporti di apprendistato, nei limiti della soglia mensile pari a 2.692 euro/1923 euro.
L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.