La Legge 128/2019 (legge di conversione del D.Lgs. 101/2019 – c.d. Decreto Crisi – introduce alcune novità riguardanti le collaborazioni coordinate e continuative ed i “riders”.
Collaborazioni
Attualmente, sono presenti nell’ordinamento giuridico italiano 2 diverse tipologie di collaborazioni:
- Le co.co.co. (collaborazioni coordinate e continuative), dove il collaboratore organizza la propria prestazione in modo autonomo, seguendo le regole proprie del rapporto.
- Le co.co.org. (collaborazioni etero-organizzate), in cui il collaboratore è soggetto al potere organizzativo del committente, da intendersi quale integrazione funzionale nella sua organizzazione. A questa speciale tipologica si applicano le regole del lavoro subordinato.
La Legge 128/2019 apporta 3 modifiche che intervengono sui criteri di valutazione per l’inquadramento della collaborazione nella prima o nella seconda fattispecie.
- Il collaboratore può svolgere la prestazione non più solo in modalità esclusivamente personale, ma anche in maniera prevalente.
- Eliminazione della considerazione circa i tempi e i luoghi di lavoro con specifico riferimento all’indice che caratterizza il potere organizzativo del committente.
- Le regole della collaborazione etero-organizzata qualificano anche i rapporti in cui la prestazione è organizzata mediante piattaforme digitali.
Riders
La Legge individua i livelli minimi di tutela da applicare a tutti coloro che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di bici o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, sulla base di un contratto di lavoro autonomo:
Tutela formale – i contratti di lavoro autonomo devono essere stipulati per iscritto e deve essere fornita ogni informazione utile per la tutela degli interessi dei rider, dei loro diritti e della loro sicurezza.
Tutela economica – il compenso deve essere definito dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In difetto di un accordo collettivo, i rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali affini. In aggiunta, si deve prevedere un’indennità integrativa per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli.
Tutela assicurativa – introdotta la copertura assicurativa obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali, con un premio determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. La piattaforma digitale ha il compito di predisporre tutti gli adempimenti tipici del datore di lavoro.