I permessi di cui all’articolo 33 comma 3 della Legge n. 104 del 05/02/1992, noti come permessi concessi ai lavoratori per l’assistenza dei soggetti disabili sono stati recentemente riformati (Circolare INPS n. 39 del 04/04/2023).
Il decreto legislativo n. 105/2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza” riconoscendo il diritto ad usufruire dei permessi, restando nel limite complessivo di tre giorni al mese, a più soggetti che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Pertanto, è stato esteso un riconoscimento che fino ad ora era ammesso solo per i genitori richiedenti permessi per l’assistenza del figlio disabile.
Attualmente sulle domande di accoglimento da parte dell’INPS sarà indicato che i giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona disabile, nel limite indicato dei tre giorni, saranno fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto .
Questa possibile e contemporanea fruizione dei permessi nell’arco dello stesso mese da parte di più lavoratori sarà assoggettata al monitoraggio da parte dell’INPS che verificherà il rispetto del limite mensile imposto e la corretta alternanza tra gli aventi diritto.
Al fine di non incorrere in errori, lo Studio consiglia vivamente la compilazione del modulo presente all’interno dell’area riservata aziende del sito di studio, nel quale dovranno essere riportati i dati del lavoratore richiedente ed i giorni di permesso usufruiti nel mese dallo stesso; parimenti si dovranno inserire i giorni usufruiti nel medesimo mese dall’altro o altri aventi diritto.