Il DL 73/2021 (convertito in Legge 106/2021) introduce la possibilità di stipulare – fino al 30 settembre 2022 – contratti a termine di durata non eccedente a 24 mesi qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
La nota INL 14/09/2021 chiarisce alcune conseguenze del nuovo dettato normativo.
La nuova norma non introduce novità riguardanti i contenuti o le caratteristiche delle causali del contratto. Queste ultime devono sempre riguardare esigenze specifiche e, pertanto, non possono essere utilizzate formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”). Quello che, invece, rileva è che le novità introdotte hanno riflessi sia sulla stipula di nuovi contratti, che sugli istituti di proroga e rinnovo del contratto a termine.
Altro concetto rilevante è il fatto che il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. Dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze originariamente previste dalla normativa (e non più con le previsioni dei contratti collettivi).
Per quanto riguarda, invece, proroghe e rinnovi, gli stessi non sono condizionati temporalmente, poiché le regole in materia si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1.
Ne consegue che sarà, quindi, possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.