Lavoro Occasionale: la Circolare Inps e la Risoluzione Agenzia Entrate

In data 05.07.2017 l’Inps pubblica la Circolare n. 107 riguardante il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale.

Sostanzialmente, il documento riporta quanto già indicato nel DdL 2853 e sintetizzato nella Circolare n. 47 dello Studio Nicco.

La Circolare Inps contiene alcune precisazioni, che riportiamo di seguito.

Operatività

La piattaforma informatica per la piena operatività dello strumento verrà resa disponibile nel mese di luglio 2017.

Compenso minimo del contratto di prestazione occasionale

  • La misura dello stesso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo stabilito dalla Legge in 9,00 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla suddetta misura minima stabilita per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a tale limite orario. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria stabilita dalla Legge (9,00 euro).
  • Con specifico riferimento al compenso minimo orario di 9,00 euro, la misura dei predetti oneri è pari a 2,97 euro (Inps ivs) e 0,32 euro (Inail). Ricordiamo che sugli importi complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione nella misura pari all’1,00% dei suddetti importi.

Limite dimensionale all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale

Non è ammesso il ricorso al lavoro occasionale per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; l’Inps fornisce istruzioni per il calcolo.

  • Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo a terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale;
  • Ai fini del predetto calcolo si computano anche gli apprendisti;
  • Nel calcolo devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica;
  • I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno;
  • I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre di riferimento.

Sempre in merito all’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, l’Agenzia delle entrate – in seguito a specifica richiesta da parte dell’Inps – con la risoluzione 81/E istituisce le causali da indicare nel modello F24 per poter procedere al versamento delle somme dovute a fronte di prestazioni di lavoro occasionale.

Le causali sono le seguenti:

  • LIFA “Finanziamento del Libretto Famiglia per l’accesso a prestazioni di lavoro occasionale”;
  • CLOC “Finanziamento del contratto di lavoro occasionale”.

Nel modello F24 dovranno essere valorizzate le sezioni:

Contribuente:

  • codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.

Erario ed altro:

  • tipo: lettera “I” (INPS);
  • elementi identificativi: nessun valore;
  • codice: LIFA o CLOC;
  • anno di riferimento: l’anno di effettuazione del pagamento (formato AAAA).

Con esclusivo riferimento alla causale CLOC, la stessa può essere usata anche nel modello F24 Enti pubblici, valorizzando i campi nel seguente modo:

Contribuente:

  • codice fiscale e dati anagrafici dell’ente che effettua il versamento.

Dettaglio versamento:

  • tipo: lettera “I” (INPS);
  • codice tributo/causale: CLOC;
  • codice: nessun valore;
  • elementi identificativi: nessun valore;
  • riferimento a: il mese di effettuazione del pagamento (formato 00MM);
  • riferimento B: l’anno di effettuazione del pagamento (formato AAAA).

Per completezza di trattazione ricordiamo che la piattaforma INPS per la comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro occasionale dovrebbe essere operativa il 10 luglio 2017.

Allegati

Circolare Inps n. 107/2017

Circolare Studio Nicco n. 47