Lavoro nero e pagamenti non tracciabili

L’INL, con la nota protocollo n. 9294 del 9.11.2018, interviene rispondendo ad un quesito circa la sanzione erogata in caso di mancato pagamento delle retribuzioni con metodi tracciabili e il lavoro nero.

Il parere dell’INL si sostanzia nel concetto secondo cui, in caso di effettivo accertamento di pagamento delle retribuzioni con metodi non tracciabili, sia possibile emettere la sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di un importo che va da un minimo di 1.000 euro fino ad un massimo di 5.000 euro; la sanzione è applicabile anche con riferimento al pagamento dei lavoratori c.d. in nero.

Il concetto espresso dall’INL pone le sua basi sul fatto che il legislatore ha espressamente previsto tutti i casi in cui in si è voluta definire l’incumulabilità di specifiche sanzioni con la maxisanzione per lavoro nero.

Ne deriva che, se in fase di verifica ispettiva viene accertata la presenza di un lavoratore in nero e viene riscontrato il pagamento degli stessi tramite metodi non tracciabili, verrà irrogata sia la sanzione per lavoro nero che quella relativa al metodo di pagamento.

Leggi la nota protocollo 9294 del 9.11.2018