La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione della normativa in materia di contratto di lavoro intermittente.
Nello specifico, la Federalberghi chiede se sia ancora possibile – in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti – riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
Secondo il parare ministeriale il Decreto in oggetto – prevedendo la possibilità di stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 – è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all’art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
Leggi l’Interpello ministeriale 10/2016.