Lavoro durante la malattia: le ultime pronunce giurisprudenziali

Il lavoratore assente per malattia o infortunio che viene trovato a svolgere altra attività lavorativa non è sempre automaticamente passibile di procedimento disciplinare.

Il discrimine risiede nella possibilità che l’attività svolta pregiudichi e rallenti la ripresa dall’evento morboso.

Sull’argomento si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con due distinte sentenze che – proponendo due soluzioni opposte – confermano il principio sopra espresso.

Sentenza 17514/2018

I giudici ritengono valido il licenziamento di un dipendente di un’impresa di noleggio privato – assente dal lavoro per un infortunio in itinere – sorpreso a svolgere altra attività lavorativa.

Nel caso specifico, il lavoratore prestava attività presso un parcheggio di autovetture svolgendo mansioni non compatibili con lo stato di salute e senza indossare il collare cervicale, espressamente prescritto dal medico.

Il licenziamento, pertanto, è giustificato dalla condotta grave tenuta dal lavoratore.

Sentenza 1724/2018

La Corte di Cassazione giudica come non legittimo il licenziamento di un lavoratore assente per malattia che, durante il periodo di astensione dal lavoro, ha svolto altra attività.

In questo caso il lavoratore, al quale era stata diagnosticata una gastroenterite, stava svolgendo in proprio alcuni lavori di tinteggiatura di esterni.

I giudici evidenziano che tale a attività non è tale da pregiudicare la guarigione del dipendente, se analizzata in stretta connessione con la patologia diagnosticata. Pertanto, il licenziamento risulta illegittimo.

In conclusione, possiamo affermare che quando un dipendente assente per malattia o infortunio venga trovato a svolgere altra attività lavorativa, prima di attivare un procedimento disciplinare è necessario prendere in considerazione sia la patologia diagnosticatagli che il tipo di attività effettivamente svolta.