La nuova procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una delle seguenti cause:
- congedo per maternità;
- aspettativa per motivi personali;
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.
Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi Online, attraverso il percorso: Servizi per il cittadino > Lavoratori domestici > Autenticazione con PIN/CNS > Sospensione obbligo contributivo.
La comunicazione può essere effettuata con riferimento:
- ai trimestri dell’anno in corso che non siano ancora scaduti;
- ai trimestri scaduti, ma entro la fine del mese di scadenza del pagamento.
Relativamente ai periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale internet, sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.
Dopo aver selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate, consentendone la modifica e l’annullamento; consentirà, altresì, di inserire una nuova sospensione.
In questo ultimo caso sarà necessario indicare i seguenti dati:
- il trimestre di riferimento,
- la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente. Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.
E’ possibile comunicare la sospensione esclusivamente per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.