Lavoro domestico: esonero contributivo per il rientro dopo la maternità

Il messaggio Inps n. 1552/2023 contiene le indicazioni operative per i datori di lavoro domestico relative alla presentazione della domanda per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri, per un periodo massimo di un anno, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità,.

L’esonero trova applicazione anche nei confronti delle lavoratrici domestiche madri, purché rispettino la condizione prevista dalla legge di Bilancio 2022, che prevede il rientro della lavoratrice entro il 31 dicembre 2022. Il rientro effettivo al lavoro può anche essere stato posticipato per effetto di eventuali assenze avvenute senza soluzione di continuità rispetto al congedo di maternità (es: ferie, malattia, permessi ecc.). In questi casi, l’esonero spetta sempre che il rientro effettivo al lavoro sia avvenuto entro il 31 dicembre 2022.

Il datore di lavoro può visualizzare l’accoglimento della domanda inserendo il protocollo della domanda di maternità; diversamente, la richiesta sarà messa nello stato di verifica per la definizione della stessa da parte della Sede territorialmente competente.

Una volta terminata la procedura di presentazione della domanda di esonero contributivo, è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.

In caso di accoglimento dell’istanza di esonero, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa, previa presentazione della relativa istanza.