L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la Nota prot. 1004 per chiarire i rapporti tra il lavoro domestico e lo Statuto dei Lavoratori.
In linea con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 585/1987, l’Inl afferma che il rapporto di lavoro domestico ha caratteristiche proprie che si differenziano da ogni altro rapporto di lavoro, essendo questo reso nei confronti di “un nucleo ristretto ed omogeneo, di natura per lo più familiare e rispondente alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia”.
In considerazione delle suddette peculiarità, il rapporto di lavoro domestico è, da sempre, oggetto di specifica disciplina e, in conseguenza di ciò, non soggiace alle disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori essendo, il datore di lavoro, un soggetto privato e non organizzato in forma di azienda.
In conseguenza di ciò, il datore di lavoro che desideri installare un sistema di videosorveglianza della propria abitazione, può farlo senza la necessità di acquisire l’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
Tuttavia, è importante ricordare che devono essere rispettate tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal d.lgs. n.196/2003, il quale prevede la necessità di acquisizione del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati.