Lavoro accessorio, da oggi in vigore le nuove modalità di comunicazione preventiva

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 185/2016, a decorrere dal 08 ottobre 2016, entra in vigore la nuova procedura di comunicazione preventiva relativa alle prestazioni di lavoro accessorio (c.d. voucher). In attesa di specifiche comunicazioni da parte del Ministero del lavoro si ritiene necessario, in via prudenziale, continuare anche ad effettuare le comunicazioni di attivazione telematiche dei voucher sul sito dell’Inps.

I datori di lavoro imprenditori e professionisti dovranno obbligatoriamente comunicare, almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, mediante sms o email, alla sede della Direzione Territoriale del Lavoro competente i dati relativi alla prestazione stessa. Nello specifico dovranno essere comunicati:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo nel quale verrà resa la prestazione di lavoro;
  • il giorno della prestazione con specificazione dell’ora di inizio e di fine della prestazione stessa.

Si specifica che, anche se non previsto dalla normativa, dovranno essere inseriti anche i dati relativi all’azienda: denominazione, codice fiscale, sede legale.

I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui sopra, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Nel caso di prestazione svolta su più giorni il committente sarà tenuto a specificare, per ogni singolo giorno di lavoro, ora di inizio e di fine della prestazione stessa.

Ad ora, non avendo ulteriori specificazioni, non appare ancora possibile utilizzare il canale sms. Si consiglia, pertanto, di utilizzare il canale email, facendo riferimento agli indirizzi istituzionali pubblicati sulle pagine web delle Direzioni territoriali stesse, reperibili al seguente link.

Gli indirizzi email della Direzione Territoriale di Savona sono i seguenti:

Mail: DTL-Savona@lavoro.gov.it

PEC: dtl.savona@pec.lavoro.gov.it

In caso di violazione degli obblighi comunicativi di cui sopra comma si applica una sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 (sanzione minima, non diffidabile, euro 800) in relazione a ciascun lavoratore per cui e’ stata omessa la comunicazione.