Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato anche quando il contratto collettivo applicato prevede un divieto all’utilizzo.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 29423/2019, in cui viene ritenuto legittimo un contratto di lavoro intermittente stipulato nonostante il divieto previsto dall’Accordo collettivo nazionale.
La motivazione poggia sul concetto che nella Legge non è prevista una delega alla contrattazione collettiva che porti all’esclusione dell’applicabilità di questo istituto. L’unica delega specifica è relativa alla possibilità in capo alla contrattazione collettiva a determinare specifici casi di utilizzo.
Per completezza di trattazione vi rimandiamo al Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 7/2014, a firma Saverio Nicco, che, già cinque anni fa, giungeva alla medesima interpretazione fornita oggi dai Giudici di Cassazione.