Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – con la pubblicazione dell’Interpello n. 6/2018 – si pronuncia in merito ad un quesito posto dall’Associazione nazionale delle imprese di sorveglianza antincendio.
Nello specifico, l’interrogazione riguardava la possibilità di non erogare le maggiorazioni previste per le ore di lavoro straordinario effettuato dai lavoratori a chiamata.
Il Ministero, in prima battuta, richiama la normativa vigente in tema di lavoro intermittente ricordando come il trattamento economico di questi lavoratori sia regolato dai principi di proporzionalità (retribuzione correlata alla prestazione effettivamente eseguita) e di non discriminazione. Inoltre, la normativa prevede che il lavoratore a chiamata riceva – con riferimento ai periodi lavorati – un trattamento economico e normativo complessivamente non meno favorevole rispetto a quello dei lavoratori di pari livello e che tutti gli istituti tipici del lavoro subordinato (importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale) siano applicati in maniera proporzionale.
Il documento prosegue ricordando che la Circolare 4/2005 – emanata dal Ministero stesso con l’intento di fornire le prime indicazioni operative sul lavoro intermittente – sosteneva sì che le norme lasciassero all’autonomia contrattuale delle parti la determinazione dell’orario e della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma che non si potesse comunque prescindere dal concetto che il lavoro a chiamata è un rapporto di lavoro dipendente a tutti gli effetti e che – seppur nell’alveo della libera contrattazione tra le parti – sia necessario attenersi alla normativa vigente in materia e a quanto stabilito dal Contratto collettivo applicato in azienda, anche con riferimento all’orario di lavoro.
In conseguenza di ciò – afferma il Ministero – anche per i lavoratori a chiamata è necessario applicare sia le disposizioni di legge che regolano il lavoro straordinario che le previsioni del Ccnl.
Leggi l’interpello Mlps 6/2018