Il D.L. n. 76/13, convertito in Legge n. 99/13 ha introdotto novità in relazione al contratto a chiamata:
- Il lavoratore assunto con contratto a chiamata può rendere la sua prestazione per un numero massimo di 400 giornate lavorative, da computarsi nell’arco di un triennio solare, a partire dall’entrata in vigore del decreto (28 giugno 2013). Sono esclusi i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo.
- È previsto un allargamento della proroga di validità dei contratti stipulati prima della riforma del lavoro (e in contrasto con questa) fino al 31.12.2013. in caso di cessazione di tali rapporti per incompatibilità con la nuova disciplina, è obbligatoria la comunicazione al centro per l’impiego, ma non è dovuto il contributo per licenziamento.