Lavoratori con figli in DAD o in quarantena: cosa prevede il nuovo Decreto Legge

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 30/2021 trovano applicazione le tanto attese nuove misure a sostegno dei genitori i cui figli si trovino ad osservare un periodo di quarantena o svolgano la didattica a distanza. Analizziamo, di seguito, cosa prevede la norma.

Lavoro Agile

Il genitore lavoratore dipendente, con figlio convivente di età inferiore a 16 anni, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • Infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • Quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

La misura può essere utilizzata, alternativamente, da uno solo dei genitori.

Congedi

Se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente – con figlio convivente minore di anni 14 – può godere di un periodo di congedo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione della:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • Infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • Quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, coperta da contribuzione figurativa.

I periodi di congedo parentale eventualmente già utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del Decreto possono essere convertiti a domanda nel congedo di citato con diritto all’indennità del 50%, se riguardano:

  • Sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
  • Infezione da SARS COVID-19 del figlio,
  • Quarantena del figlio disposta dall’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

In questi casi non verranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni possono – alternativamente – utilizzare un periodo di astensione dal lavoro senza diritto alla corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Altre categorie di lavoratori

I soggetti che ricadono in una delle seguenti categorie possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus, erogati tramite il Libretto famiglia, per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio e quarantena:

  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps,
  • Lavoratori autonomi,
  • Personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
  • Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Nelle giornate in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Presentazione della domanda

Le modalità operative per accedere ai benefici verranno stabilite dall’Inps, con successive pubblicazioni.

Durata

I benefici oggetto di trattazione possono essere applicate fino alla data del 30 giugno 2021.