La proposta di part-time assolve l’obbligo di repêchage

Il datore di lavoro che offra ai lavoratori la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, al fine di evitare eventuali licenziamenti in una situazione di esubero di personale, può considerare assolto l’obbligo di repêchage.

Questo è quanto espresso da una recente pronuncia della Corte di Cassazione in relazione ad un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con particolare riguardo all’obbligo di repêchage tradizionalmente posto in capo al datore di lavoro e al suo possibile adempimento mediante l’offerta al dipendente di passare dal tempo pieno al tempo parziale.

Questo nonostante la previsione dell’articolo 8, co. 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,il quale dispone che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro (che sia in corso di svolgimento) da tempo pieno a rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

I motivi della Sentenza poggiano sui seguenti presupposti:

a) la norma di cui all’articolo 8, co. 1, del decreto legislativo n. 81/2015 – se esclude che il rifiuto di trasformazione del rapporto in part time possa costituire di per sé giustificato motivo di licenziamento – non preclude la facoltà di recesso per motivo oggettivo in caso di rifiuto del part time ma comporta una rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere di prova posto a carico di parte datoriale;

b) in tal caso, per ritenere sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che sussistano, e che siano dimostrate dal datore di lavoro:

– effettive esigenze economiche e organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto;

– l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi;

– l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento;

c) il rifiuto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale diventa una componente del più ampio onere di prova del datore, che comprende le ragioni economiche da cui deriva l’impossibilità di continuare a utilizzare la prestazione a tempo pieno e l’offerta del part time rifiutata;

d) il licenziamento non è intimato a causa del rifiuto ma a causa della impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno e del rifiuto di trasformazione del rapporto in part time.

Ne consegue che i Giudici escludono che il licenziamento fosse sorretto da un motivo ritorsivo unico e determinante nei confronti della attuale ricorrente e rigettano il ricorso presentato da una lavoratrice.