La nozione di trasferta in una recente pronuncia del Tribunale di Milano

Con la Sentenza n. 1641/2019, il Tribunale di Milano ha affermato che la diversa connotazione di termini come trasferta e trasfertismo non vanno ad incidere sui contenuti della prestazione lavorativa.

Nello specifico, i Giudici sostengono che la nozione di trasfertismo va dedotta sulla base del fatto che il lavoratore – sulla base del contratto di lavoro –  sia obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi sempre variabili (anche se fissi e non in movimento) ricollegabili alla peculiare attività d’impresa nella cui contesto organizzativo egli è inserito. Diversamente, il lavoratore in trasferta è esclusivamente colui che si muove dalla propria sede di lavoro fissa.