La Legge di bilancio per il 2022 introduce alcune novità riguardanti l’imposta sul reddito delle persone fisiche; le riportiamo di seguito.
Rimodulazione degli scaglioni di imposta e relative aliquote
- Redditi fino a 15.000 euro – 23%;
- Redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro – 25%;
- Redditi oltre 28.000 e fino a 50.000 euro – 35%;
- Redditi oltre 50.000 euro – 43%.
Esonero contributivo
E’ previsto – solo per l’anno 2022 – un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari 0,8%.
L’agevolazione riguarda solo i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per redditi di lavoro dipendente e assimilati e per redditi di pensione
Detrazioni per figli con meno di 21 anni di età
Con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale – a partire dal 1° marzo 2022 – vengono meno le detrazioni per figli a carico con meno di 21 anni di età, che saranno assorbite dalla nuova misura.
Modifica della disciplina del trattamento integrativo (“Bonus 100 euro”)
Dal 2022 il limite di reddito che consente l’erogazione del Bonus passa da 28.000 euro a 15.000 euro; l’importo del Bonus è pari a 1.200 euro annui.
In aggiunta, il trattamento potrà essere riconosciuto anche per redditi superiori (fino ad un massimo di 28.000 euro) se la somma delle seguenti detrazioni siano superiori all’imposta lorda:
- detrazioni per carichi familiari,
- detrazioni di lavoro dipendente,
- detrazioni per oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31/12/2021, rate relative alle detrazioni di cui all’art. 15, c. 1, lett. C) del tuir, delle spese di cui all’art. 16-bis, nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31/12/2021.
Laddove la somma di tali detrazioni sia di importo superiore all’imposta lorda, il trattamento viene riconosciuto per un ammontare determinato in misura pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni elencate e l’imposta lorda e, comunque, non oltre l’importo di 1.200 euro.
Inoltre, viene abrogata l’ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente e assimilati.