Il messaggio Inps n. 2078/2025 presenta la nuova funzionalità “Consulta contatori congedo parentale” inserita nel servizio “Domande di maternità e paternità” la quale consentirà al cittadino e al contact center multicanale la consultazione dei congedi parentali richiesti.
La nuova funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio “Domande di maternità e paternità” e consente ai cittadini di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni e consente ai genitori di poter pianificare con maggiore consapevolezza la fruizione dei periodi di congedo ancora spettanti, nei consueti limiti individuali e di coppia previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
In particolare, accedendo alla funzione, ciascun genitore, per ogni figlio nato o adottato/affidato negli ultimi 12 anni, visualizza le seguenti informazioni relative alle proprie richieste di congedo parentale:
- Totale di congedo parentale;
- Totale di congedo parentale accolto con indennità;
- Totale di congedo parentale accolto senza indennità.
Cliccando sul pulsante “Dettaglio periodi”, ciascun genitore può inoltre consultare il dettaglio dei periodi richiesti suddivisi tra periodi definiti (accolti o respinti) e periodi in lavorazione.
Il dato “totale” del contatore (con o senza indennità) considera solamente i periodi di congedo parentale “accolti” e non anche i periodi “in lavorazione”.
Tramite il pulsante “Mostra filtri” è possibile applicare dei filtri alla lista, mentre tramite il pulsante presente nella colonna “Azioni” è possibile visualizzare le informazioni relative alla domanda trasmessa attraverso i canali telematici.
Se il genitore richiedente ha figli che abbiano compiuto 12 anni o minori adottati/affidati per i quali siano trascorsi più di 12 anni dall’ingresso in famiglia (o abbiano compiuto la maggiore età) la procedura non mostra alcun risultato, non sussistendo più il diritto al congedo parentale.
Sul punto, il documento ricorda che il limite di coppia (10 mesi elevabili a 11 mesi) è minore della somma dei limiti individuali (6 mesi per la madre + 6/7 mesi per il padre = 12/13 mesi). Pertanto, il raggiungimento del limite individuale da parte di uno dei due genitori, impedisce all’altro genitore di raggiungere il proprio limite individuale. A titolo esemplificativo, se un padre fruisce di 7 mesi di congedo parentale, la madre potrà fruire solo di 4 mesi, essendo il limite di coppia 11 mesi, parimenti, se una madre fruisce di 6 mesi di congedo parentale, il padre potrà fruire solo di 5 mesi di congedo.
Ne consegue che la pianificazione tra i genitori per la fruizione del congedo parentale rimane fondamentale per evitare di fruire di periodi di congedo eccedenti i limiti di legge.
Inoltre, il dettaglio dei periodi di congedo parentale indennizzati consente ai genitori di pianificare la fruizione dei periodi di congedo indennizzabili (3 mesi) che possono essere fruiti in modalità ripartita fra gli stessi, come previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001.
Il servizio è utilizzabile al seguente link
