Con le nuove norme in vigore, cambiano anche i protocolli da attuare in caso di contatto con persone risultate positive al Covid.
Analizziamo, di seguito, le diverse fattispecie.
La quarantena da contatto
A decorrere dal 2022 il contatto con una persona positiva non è più equiparato alla malattia, pertanto, non è collegato ad alcun indennizzo da parte dell’Inps per i giorni di isolamento.
Il cambiamento è dovuto al fatto che i soggetti vaccinati con almeno due dosi, non devono osservare un periodo di quarantena.
Resta inteso che il lavoratore positivo al Covid ha diritto all’indennità di malattia.
Così come permangono, per gli eventi fino al 31 marzo 2022, i permessi retribuiti al 50% per i genitori con figli in isolamento o che devono stare a casa a seguito di contatto con soggetto positivo.
Le differenze tra vaccinati e non vaccinati
Se il soggetto che ha avuto il contatto con un positivo ricade in una delle seguenti casistiche:
- Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da meno di 120 giorni;
- Soggetti che hanno effettuato le terza dose (o booster);
- Soggetti guariti da meno di 120 giorni;
non dovrà osservare un periodo di isolamento, dovrà indossare la mascherina Ffp2.
Mentre i soggetti che:
- Non sono vaccinati;
- Hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da più di 120 giorni;
- Sono guariti da più di 120 giorni;
non potranno uscire e dovranno osservare un periodo di quarantena. In questo caso, le assenze decorrenti dal 01/01/2022 non saranno giustificate come malattia, ma si dovranno utilizzare permessi retribuiti o a giorni di ferie, per non vedersi ridurre lo stipendio.
Per completezza, pubblichiamo lo schema diffuso dall’ASL2 savonese che riporta le indicazioni specifiche per i soggetti risultati positivi e per chi ha avuto un contatto stretto con soggetto positivo; il documento è reperibile a questo link.