Inps: precisazioni sul cumulo lavoro accessorio – NASpI

Con il messaggio 494 del 04.02.2016 l’Inps chiarisce che l’indennità di disoccupazione NASpI e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di euro 3.000 per anno civile, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Ai compensi che superano il predetto limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

Il soggetto che percepisce l’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese il compenso derivante dalla predetta attività, a pena di decadenza. Tale termine decorre, rispettivamente, dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI.

Nel caso  di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività. La comunicazione andrà resa, invece, prima del superamento della soglia, anche se in conseguenza di più contratti stipulati nel corso dell’anno.

Leggi il Messaggio Inps 494/2016