Inps: Nuove soglie di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo per la compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

La normativa vigente (decreto legislativo n. 22/2015, articoli 9, 10 e 15) ammette, per la NASpI, la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo, per entrambe le prestazioni, l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Poiché il decreto legislativo n. 216/2023 ha apportato modifiche relative all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024), il Messaggio Inps n. 141/2024 riepiloga i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

In particolare:

  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023(invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
  • il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

Da ultimo, il documento ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017) sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che – in tale ipotesi – il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.

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