La Circolare Inps n. 32/2023 afferma che, viste le modifiche apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità dal D.lgs. n. 105 del 2022 – la cui finalità è quella di rafforzare le tutele per il lavoratore padre – anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Nello specifico, le modifiche citate dalla Circolare prevedono quanto segue:
- “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. […] “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. Questa ultima disposizione ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis;
- “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. […] “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”. In conseguenza di ciò, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo.
L’Inps ricorda che le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare.