La Circolare Inps 121/2019 fornisce le istruzioni per la gestione ed il versamento del contributo addizionale da versare in relazione ai contratti a tempo determinato che sono stati rinnovati, pari allo 0,50% per ciascun rinnovo. Il contributo addizionale riguarda anche i rapporti in somministrazione.
Il Decreto Dignità ha, infatti, introdotto “l’aumento del contributo addizionale che finanzia la nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), dovuto dai datori di lavoro, nella misura dello 0,50%, in occasione di ciascun rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato”.
E’ importante ricordare che:
- Il contenuto del Decreto trova applicazione per i contratti a tempo determinato instaurati, prorogati o rinnovati dopo il 31 ottobre 2018;
- L’aumento contributivo, invece, va calcolato per tutti i rinnovi intervenuti dal 14 luglio 2018;
- Per rinnovo si intende quando l’iniziale contratto e termine raggiunge la scadenza fissata e le parti procedono alla stipula di un nuovo contratto a termine. Il contributo addizionale è dovuto anche se viene modificata la motivazione del nuovo contratto.
Sono esclusi dall’aumento contributivo:
- I rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
- I rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione, stipulati da: università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca;
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I lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
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I lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963;
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Gli apprendisti;
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I lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Il contributo addizionale viene restituito alo verificarsi dei seguenti casi:
Trasformazione del contratto a tempo indeterminato. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
Assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura della predetta restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.