La circolare Inps n. 45/2023 fornisce le istruzioni amministrative e operative per l’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
La nuova previsione si applica ai lavoratori dipendenti – sia del settore privato che del settore pubblico – che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Nello specifico, l’indennità passa dal 30% all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori, non esclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.