La Circolare Inps 95/2016 fornisce istruzioni sulle esenzioni dalla reperibilità con specifico riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, con contratto di lavoro subordinato.
Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 11.01.2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
La suddetta Circolare Inps integra quanto previsto dalla norma, definendo il campo oggettivo e soggettivo di applicazione; pertanto in allegato alla Circolare si trovano le linee guida ministeriali utili per i medici che in fase di rilascio del certificato riferito alle specifiche patologie dovranno:
- apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
- nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità.
Si coglie l’occasione per ricordare che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia agiscono, secondo consolidata giurisprudenza, in qualità di pubblici ufficiali e sono tenuti, pertanto, ad attestare la veridicità dei fatti da loro compiuti o avvenuti alla loro presenza nonché delle dichiarazioni ricevute senza ometterle né alterarle, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.
L’Istituto, nonostante il venir meno dell’onere della reperibilità, resta comunque in possesso della facoltà di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
Gli stessi non possono utilizzare il canale di richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, tuttavia, resta ferma la possibilità di segnalare alla Struttura Inps territorialmente competente – attraverso il canale di posta PEC istituzionale – possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.
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