L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la recente nota 1511/2026, ha ribadito un orientamento rigoroso che restringe ulteriormente il campo di applicazione delle semplificazioni introdotte dal Jobs Act in materia di controlli a distanza. Al centro del caso i sistemi di geolocalizzazione installati sulle dotazioni delle guardie giurate: secondo l’Ispettorato, tali dispositivi non possono essere considerati “strumenti di lavoro” e richiedono, pertanto, il preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione amministrativa.
GPS e obblighi di pubblica sicurezza
La questione nasce da un quesito riguardante l’applicazione del DM 269/2010, che impone agli istituti di vigilanza privata l’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione per operare su ambiti territoriali estesi. Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità che una norma di legge (o un decreto ministeriale attuativo) che impone l’uso del GPS per ragioni di sicurezza e operatività, non si configuri automaticamente come uno “strumento utilizzato dal lavoratore per rendere la prestazione”.
Se così fosse, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, l’azienda potrebbe installare i dispositivi senza passare per il filtro della negoziazione sindacale. Tuttavia, la risposta dell’INL è stata di segno opposto.
La gerarchia delle fonti e la natura del dispositivo
L’Ispettorato ha smontato la tesi dell’automatismo basandosi su due pilastri:
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Gerarchia delle fonti: Il DM 269/2010 è una fonte regolamentare di rango secondario e non può derogare ai precetti della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), che tutela la dignità e la riservatezza del dipendente;
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Soluzioni alternative: Secondo la Direzione centrale vigilanza, il decreto ministeriale permette soluzioni organizzative diverse dalla geolocalizzazione (come le centrali operative distaccate), escludendo quindi che il GPS sia l’unico mezzo indispensabile per l’esecuzione della prestazione.
Finalità organizzative vs Strumenti di esecuzione
L’INL richiama un principio già espresso nella circolare 2572/2023 (relativa alla videosorveglianza nelle sale gioco): il fatto che un impianto sia obbligatorio per ottenere una licenza o sia utile alla sicurezza non lo trasforma automaticamente in uno “strumento di lavoro”.
Per l’Ispettorato, il GPS serve a:
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Garantire interventi tempestivi;
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Tutelare l’integrità fisica delle guardie;
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Ottimizzare il raggiungimento dei siti.
Queste sono considerate finalità tecniche e organizzative che ricadono pienamente nel comma 1 dell’art. 4. Di conseguenza, trattandosi di strumenti dai quali deriva potenzialmente un controllo a distanza dell’attività lavorativa, scatta l’obbligo di procedura autorizzatoria.
Conclusioni
La nota 1511/2026 conferma una tendenza amministrativa che privilegia una lettura restrittiva della norma, a scapito della semplificazione procedurale auspicata dal legislatore del 2015. Per le aziende del settore della vigilanza, questo si traduce nell’impossibilità di procedere unilateralmente, dovendo sempre affrontare il tavolo negoziale o l’istanza all’INL per regolarizzare sistemi che, paradossalmente, sono loro richiesti dalle stesse autorità di pubblica sicurezza.
