La nota prot. 616 del 3 aprile 2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce agli ispettori alcuni chiarimenti in merito alla legittimità della prassi di anticipo mensile del TFR in busta paga.
Nello specifico, i quesiti affrontati nel documento sono:
L’anticipazione del TFR, effettuata oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 (limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018), è consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 c.c. e un’anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma deve essere considerata illegittima?
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. che, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo del TFR e, nei commi successivi, disciplina le condizioni in presenza delle quali – su richiesta del lavoratore – si applica il diverso istituto dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto.
L’ultimo comma dello stesso articolo demanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione. In mancanza di ciò, l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.
In virtù della collocazione sistematica del rimando operato dal decimo comma dell’art. 2120 c.c., che si pone al termine della disciplina delle anticipazioni del TFR, è tuttavia da ritenere che la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che, come detto, è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
Quali sono le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR?
Laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.