Infortunio: se l’operaio si distrae, il datore di lavoro non è responsabile

In caso di infortunio occorso al lavoratore quando il datore di lavoro lo ha dotato di tutti i mezzi idonei alla prevenzione e ha messo in atto tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul posto di lavoro, è valido il principio di auto responsabilità. Pertanto, il datore di lavoro non deve rispondere dell’evento derivante da una condotta imprevedibile e colposa messa in atto da parte del lavoratore.

E’ quanto stabilisce la Corte di Cassazione nella Sentenza n. 8883/2016. Nello specifico il lavoratore  – manutentore elettricista – la sera precedente all’incidente, si era recato con l’amministratore della società presso un capannone del committente per un sopralluogo.

Durante il suddetto sopralluogo il lavoratore e il Responsabile della prevenzione della ditta committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. In conclusione del sopralluogo il Responsabile della prevenzione della società aveva istruito il dipendente in merito alle attrezzature di lavoro e di sicurezza da utilizzare, certo che l’operaio avrebbe svolto l’incarico dall’elevatore messo a disposizione dal committente.

Il lavoratore – nonostante l’utilizzo dell’elevatore – si è sporto sul cordolo esterno del capannone che, frantumatosi per l’esilità delle lastre di eternit, ha causato l’infortunio.

E’ stato, in conseguenza, accertato che il lavoratore aveva operato in maniera irresponsabile e difforme dalle indicazioni aziendali.