Infortunio in itinere: deviazioni per ragioni personali

La Circolare Inail n° 62 del 18 dicembre 2014 fa luce sul tema dell’infortunio in itinere occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro – e viceversa – interrotto o deviato per accompagnare il figlio a scuola. Nello specifico la Circolare afferma che l’infortunio occorso in tali circostanze può essere ammesso alla tutela assicurativa previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato. Ciascun singolo caso dovrà essere peraltro valutato in base alle specifiche modalità e circostanze quali, ad esempio, l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative ad assolvere l’obbligo. Tali valutazioni hanno il fine di riconoscere un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione risulta peraltro penalmente sanzionata.