In merito alla rinuncia da parte dei lavoratori alla indennità sostitutiva del preavviso, è facoltà delle parti trovare un accordo contestualmente alla sottoscrizione di una conciliazione in sede protetta. E’ il contenuto dell’Ordinanza n. 8913/2023 della Corte di Cassazione.
I Giudici della Suprema Corte evidenziano che le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro; questo, tuttavia, non sottrae all’Inps la possibilità di chiedere il versamento della contribuzione relativa al preavviso, poiché la transazione non può incidere sul distinto rapporto previdenziale e la rinuncia al diritto non è opponibile all’Istituto.