La Legge di Bilancio 2020 – attuando un riordino degli incentivi alle assunzioni – rende strutturale l’incentivo all’occupazione giovanile stabile anche con riferimento alle assunzioni di under 35 (che nell’anno 2019 ha operato solo per gli under 30 in mancanza delle disposizioni attuative riguardanti i giovani under 35).
In conseguenza di ciò, l’esonero dal versamento dei contributi nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui, per una durata massima di 3 anni, riguarda le assunzioni di giovani fino a 35 anni (da intendersi 34 anni e 364 giorni) effettuate dal 1° gennaio 2019.
Gli ulteriori requisiti per godere dell’agevolazione sono:
- Assunzione a tempo indeterminato;
- Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- Qualifica dell’apprendista.
Possono usufruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli studi professionali, mentre non spetta per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Per quanto riguarda l’applicabilità degli incentivi:
- Sono utilizzabili immediatamente quelli riferiti alle assunzioni dell’anno 2020;
- Per le assunzioni avvenute nel corso del 2019, alle quali sono applicabili gli incentivi a seguito della modifiche apportate dalla Legge di Bilancio, sarà necessario attendere l’apposita circolare Inps sul recupero della contribuzione versata in eccedenza.
Per una completa trattazione dell’incentivo all’occupazione giovanile stabile si rimanda all’articolo: