Inail: nuove modalità di trasmissione del certificato di infortunio

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

Si definisce prima assistenza la prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base.

Pertanto, l’obbligo di invio della certificazione medica si considera correttamente assolto quando la compilazione del certificato – e il relativo invio – siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

E’ stata predisposta una specifica procedura per la registrazione e la profilazione dei medici e delle strutture sanitarie che, nello svolgimento della propria attività, interagiscono con l’Istituto per l’invio del certificato medico di infortunio o di malattia professionale.

In conseguenza della suddetta semplificazione, il datore di lavoro – fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail – è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico, al quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.

All’interno della denuncia telematica obbligatoria, il datore di lavoro è tenuto ad indicare i riferimenti del certificato medico; gli stessi sono resi disponibili dall’Istituto assicuratore. A tal fine, dal 22 marzo, sono disponibili gli applicativi per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico trasmesso per via telematica, in apposita sezione del portale dell’Istituto.

E’ fondamentale ricordare che il lavoratore deve obbligatoriamente fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi relativi all’evento, al fine di consentire al datore stesso di porre in essere tutti gli adempimenti obbligatori.

Pertanto, in caso di infortunio, ricordiamo l’importanza di ottenere i suddetti dati prima della dimissione del soggetto infortunato da parte del punto di prima assistenza.

Nulla cambia, invece, relativamente agli obblighi del datore di lavoro in merito all’inoltro della denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni – cinque in caso di malattia professionale – da quello in cui ne ha avuto notizia.