In tema di infortunio in itinere, l’Inail – ai fini della tutela assicurativa – sostiene che ogni volta che il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, l’eventuale scelta del mezzo privato deve risultare necessitata.
L’uso del mezzo privato, pertanto, è ritenuto necessitato quando non esistono mezzi pubblici di trasporto dall’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro (o non coprono l’intero percorso), nonché quando non c’è coincidenza fra l’orario dei mezzi pubblici e quello di lavoro, o quando l’attesa e l’uso del mezzo pubblico prolungherebbero eccessivamente l’assenza del lavoratore dalla propria famiglia.
Ora l’art.5, commi 4 e 5, della legge 221/2015 prevede l’inserimento, agli articoli 2 e 210 del d.p.r. 1124/1965, del seguente periodo: “L’uso del velocipede, come 2 definito ai sensi dell’art.50 d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato”.
La circolare n. 14/16 l’Istituto riassume la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere – la quale resta integralmente confermata – sia in termini generali, sia con specifico riferimento alle ipotesi in cui l’evento occorra a bordo del velocipede, fatta salva la novità normativa.
Leggi la Circolare Inail n. 14/16