Il personale dipendente che non si vaccina e contrae il virus Covid-19 sul lavoro è, comunque, coperto dalla tutela Inail per infortunio e non da quella per malattia.
E’ quanto afferma l’Istituto in una nota diramata alla DG della Liguria in merito ai chiarimenti richiesti dal Policlinico San Martino circa il trattamento spettante al personale sanitario che rifiuti il vaccino e, successivamente, contragga l’infezione.
Stante la non sussistenza di alcuno obbligo vaccinale, la scelta di non effettuare la vaccinazione proposta rientra nell’ambito della libertà di scelta personale che non può – in alcun modo – comportare il diniego della copertura assicurativa prevista.
La nota richiama le prescrizioni dell’articolo 29 del Dlgs 81/2008 il quale stabilisce che «il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari […] tra cui la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente», ma non può prevedere l’obbligo vaccinale.
In tema, sottolinea l’Inail, il comportamento colposo del lavoratore – quale ad esempio il non utilizzo o l’uso scorretto dei dpi – non comporta di per sé l’esclusione dell’operatività della tutela prevista dall’assicurazione Inail, ma può tuttavia ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro, comportando il decadimento del diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti o il diritto dell’Istituto ad esercitare un’azione di regresso nei suoi confronti.
Inoltre, non può essere chiamato in causa il concetto di “rischio elettivo” poiché il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro.