In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 151/2015 e in un’ottica generale di semplificazione, l’inail comunica che è stato abolito il registro infortuni.
E’ importante sottolineare che resta comunque in vigore l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera (v. articolo 53 del d.p.r. n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 51/2015 articolo 21 comma 1, lett. b).
In sostituzione del registro infortuni, anche ai fini di eventuali verifiche ispettive, è stato creato il c.d. “cruscotto infortuni” – accessibile tramite il sito internet dell’Istituto – che consentirà di visualizzare tutti i dettagli relativi agli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail.
All’interno del “cruscotto” sarà possibile estrapolare i dati in base a diversi criteri di ricerca, al fine di ottenere un report dettagliato.
Ricordiamo che, relativamente agli infortuni occorsi prima del 23 dicembre 2015, le informazioni continueranno ad essere consultabili nel registro infortuni istituito presso l’azienda; pertanto sarà necessario conservare la documentazione.