In distacco fittizio è perseguibile anche penalmente

La sentenza della Corte di Cassazione n. 23921/2020 afferma che, in caso di distacco fittizio di lavoratori, la società è responsabile sotto il profilo penale.

Nel caso in esame, la società distaccante si è rivelata essere una c.d. scatola vuota, senza mezzi propri e costituita esclusivamente per procedere al distacco dei lavoratori. La stessa, inoltre, aveva omesso il versamento contributivo permettendo, così, alla società distaccataria di aumentare l’organico aziendale senza dover sostenere costi aggiuntivi di tipo previdenziale e fiscale. In aggiunta, la società distaccataria veniva esonerata dalla responsabilità solidale da parte degli enti previdenziali creditori, generando un ulteriore aumento del proprio profitto.

Alla luce di quanto sopra esposto, i Giudici di Cassazione – confermando la pronuncia del Giudice di legittimità – affermano che se un’azienda fa figurare illegittimamente i propri dipendenti come lavoratori distaccati per ottenere un risparmio contributivo e previdenziale, si verificano gli estremi del reato di truffa e non una semplice infrazione della disciplina ordinaria in materia di distacco dei lavoratori.