L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – attraverso la Circolare n. 2/2016 – definisce quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare Gps sulle autovetture aziendali, debba essere preventivamente autorizzato tramite la procedura prevista dall’art. 4, comma 1, L. 300/70.
A tal fine è necessario distinguere tra:
- Apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto;
- Apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che rappresentano un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, che non siano utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Nel primo caso, gli strumenti possono essere utilizzati senza necessità di richiedere l’autorizzazione preventiva all’installazione; mentre per tutti gli strumenti che ricadono nella seconda ipotesi, la fattispecie rientra nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 della Legge n. 300/70 e, pertanto, le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In chiusura, è la Circolare stessa ad evidenziare che sono casi particolari e specificatamente definiti da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare, quelli in cui tali strumentazioni possano essere considerati “veri e propri strumenti di lavoro” prescindendo, pertanto, dalla procedura autorizzativa.